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Certificazione verde COVID-19 EU digital COVID certificate

Prot.n.1467/AS/MB/DA, Roma 11 agosto 2021

Alle Società Sportive Federali pc Ai Vicepresidenti di Settore Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Componenti del Consiglio Federale Agli Uffici Federali

Comunicazione “Certificazioni Verdi Covid-19”

Buongiorno a tutti, il Gruppo di Lavoro Covid Federale, in riferimento al Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 in vigore dal 6 agosto scorso, esprime le sue indicazioni su quanto viene introdotto in merito all’impiego delle cosiddette “certificazioni verdi covid-19”, come previste dal DL n. 52 del 22 aprile 2021, per l’accesso alle attività sportive federali di ogni livello.

Per le Società Sportive, ciò si traduce nell’obbligo, a cura dei Gestori dei Servizi e delle Attività Sportive Federali, di verificare che all’accesso dei locali sportivi, servizi ed attività erogate, tutti i Soggetti Sportivi, siano dotati delle “certificazioni verdi covid-19”; in particolare di: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Tali certificazioni, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dal servizio sanitario nazionale, secondo i disposti di legge. Per facilitare le “procedure di verifica”, si raccomanda, tramite il seguente indirizzo web: https://www.dgc.gov.it/web/app.html di scaricare l’App “VerificaC19”, che consente, nel rispetto delle procedure di tutela dei dati riservati, un’efficace ed agevole verifica del “green pass”. Si rammenta, inoltre, che tali procedure di verifica sono sempre da assicurare e, per i nostri associati, quando effettuata la verifica iniziale, se questa è adeguatamente documentata, la si ritiene valida per i successivi accessi, salvo che per il caso “c” che necessità di effettuazione di test, in quanto a scadenza di 48 ore. Per ulteriori informazioni o approfondimenti, si rimanda alle FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ in particolare ai punti 16 e 17.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale Massimiliano Benucci