FAQ

La carica di amministratore è compatibile con quella di lavoratore sportivo?

Sì, la carica di amministratore è compatibile con quella di lavoratore sportivo.

Se un soggetto è contestualmente amministratore e lavoratore sportivo della medesima ASD o SSD, può essere retribuito per entrambe le posizioni?

È possibile prevedere un compenso, ove previsto da statuto, per l’amministratore di una ASD o di una SSD, purché sia deliberato dall’assemblea dei soci.

Lo stesso soggetto può essere contestualmente retribuito anche come lavoratore sportivo. Si tenga conto che la retribuzione dell’amministratore deve rispettare i limiti indicati dall’art. 8 d.lgs. 36/2021 (con rinvio all’art. 3 del Dlgs 112/2017). Tale norma dispone che si considera distribuzione indiretta di utili, quindi non consentita, “la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”.

Pertanto, ove i compensi siano proporzionati all’attività svolta dagli amministratori e siano stabiliti nel rispetto di tutte le condizioni anzidette, la ASD, previa apposita delibera dell’assemblea, potrà erogarli senza incorrere in sanzioni.

Con riguardo ad una ASD che instaura contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il singolo tesserato per un importo nel corso dell’anno inferiore ai 5.000 euro, si chiede se la società sportiva è ugualmente obbligata a comunicare la collaborazione al Centro per l’impiego tramite il RASD?

La normativa vigente prevede l’obbligo di comunicare al RASD l’avvio dei rapporti di Co.Co.Co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorre comunicare al centro per l’impiego, tramite il RASD, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.

Nel caso in cui un lavoratore sportivo intrattenga contestualmente due rapporti di lavoro con due differenti SSD e la remunerazione di ciascun rapporto non superi i 5.000 euro, bensì tale soglia venga superata dalla somma dei compensi percepiti dalle due società, quale delle due società sarà tenuta ad effettuare le trattenute di legge? Esempio: da gennaio a giugno, il soggetto stipula due contratti da 3mila euro ciascuno, con rateazione mensile di 500 euro, con due società diverse, in qualità di istruttore. Al quinto mese, ha percepito da ciascuna società 5 mensilità da 500 euro, vale a dire 2500 cadauna (quindi sottosoglia) per un totale di 5mila complessivi (ancora sottosoglia). Al pagamento della sesta mensilità da parte delle due società, la soglia dei 5 mila euro non risulta superata con riguardo a ciascun singolo contratto, ma il superamento si realizza per effetto della somma dei compensi corrisposti riferiti ai due contratti.

Sarà tenuta a versare le trattenute fiscali o previdenziali la Società o le Società che avranno erogato compensi eccedenti le soglie di legge, tenuto conto dei compensi che il lavoratore ha cumulativamente percepito. Rifacendoci all’esempio, le trattenute previdenziali andranno operate a partire dal primo pagamento in ordine cronologico che determina lo sforamento dei 5.000 euro in capo al lavoratore e poiché il superamento della soglia si verifica per entrambe le SSD al pagamento della sesta mensilità, entrambe le società dovranno operare le ritenute in questione.

L’attività sportiva di una associazione ha inizio a settembre e termina a fine maggio dell’anno successivo. Durante questo periodo di 9 mesi vengono sottoscritti contratti Co.Co.Co. nell’area sportiva dilettantistica. Se sì, la durata del contratto deve essere obbligatoriamente corrispondente all’anno solare? Quindi da gennaio a dicembre?

No, la durata del contratto dipende dalle esigenze delle Parti. Nella comunicazione UNILAV presente sul RASD è possibile/necessario indicare l’esatta durata prevista nel contratto.

Con riguardo ad una Asd che instaura contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il singolo tesserato per un importo nel corso dell’anno inferiore ai 5.000 euro, si chiede se la società sportiva deve aprire una posizione Inail?

La normativa vigente ha previsto l’esclusione da INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori subordinati, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa. A tali lavoratori “si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento federale.

Si ricorda che l’esclusione dagli obblighi INAIL non riguarda le Co.Co.Co. amministrativo/gestionali, per le quali rimane pertanto in vigore tale obbligo.

Quali moduli si devono usare per la richiesta di Autorizzazione che i lavoratori sportivi, altresì dipendenti di pubbliche amministrazioni, devono compilare.

Non ci sono moduli unici da usare. Si consiglia, tuttavia, di utilizzare i format che la competente amministrazione di appartenenza mette a disposizione.

Vorremmo sapere se per effetto della Riforma dello Sport (DLgs n. 36/2021), le ASD sono tenute ad iscriversi anche nel Registro del Terzo Settore e, quindi, a depositare il rendiconto finanziario.

Le ASD non sono obbligate ad iscriversi al RUNTS (registro del Terzo Settore) a meno che non decidano di assumere anche la qualifica di Enti del Terzo Settore (ad esempio nella forma di APS). Quindi, se la società è esclusivamente una ASD, non occorre fare alcun adempimento al RUNTS, né depositare bilanci o rendiconti.

Quali sono i libri contabili o sociali obbligatori per una associazione sportiva?

Il Codice civile non prevede l’obbligo di tenuta dei libri sociali da parte delle associazioni, l’eventuale obbligo potrebbe però derivare da una previsione statutaria.
Al fine di dimostrare la sussistenza del rapporto associativo e di verificare il rispetto della normativa civilistica e fiscale, è comunque opportuno istituire e tenere i seguenti libri, per i quali non è obbligatoria la loro vidimazione o numerazione:
  1. Libro soci, per l’annotazione cronologica dei dati anagrafici degli associati e delle relative quote sociali,
  2. Libro dei verbali assemblee dei soci,
  3. Libro dei verbali del consiglio direttivo,
  4. Libro del verbale dei revisori (se previsti dallo statuto),
  5. Libri contabili.

Anche se, per l’attività istituzionale, non vi sono regole predeterminate circa gli obblighi contabili e di rendicontazione, è tuttavia preferibile impostare e tenere un ordinato sistema contabile in grado di riportare, anche in forma sintetica, le operazioni economiche e finanziarie svolte nel corso dell’esercizio sociale, al fine di poter dimostrare trasparenza, democraticità e controllo della gestione finanziaria ed economica dell’associazione, sia in caso di verifiche fiscali che per trasparenza verso gli associati ma anche verso soggetti terzi (ad es. banche o altri istituti di credito).
 

ALTRE FAQ...

Perché, in caso di rimborsi forfettari ai volontari, è richiesta l’autocertificazione dei compensi percepiti?

La normativa vigente stabilisce che i rimborsi forfettari erogati ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente. Tuttavia, tali rimborsi rilevano ai fini del superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’art. 35, comma 8-bis (5.000 euro annui, soglia previdenziale) e dall’art. 36, comma 6 (15.000 euro annui, soglia fiscale) del D.Lgs. 36/2021. Pertanto, anche per i rimborsi forfettari, è necessario che il volontario fornisca all’ente sportivo un’autocertificazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi/rimborsi percepiti nell’anno solare, così da consentire la corretta applicazione delle soglie e degli eventuali obblighi contributivi e fiscali.

È ancora ammesso il rimborso a piè di lista per i volontari sportivi, ad esempio per trasferte fuori dal comune di residenza? Esistono limiti?

Il rimborso a piè di lista rimane consentito per le spese documentate sostenute dal volontario in occasione di trasferte fuori dal comune di residenza, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 31/05/2024 n. 71. Non è previsto un limite massimo mensile per tali rimborsi, a differenza dei rimborsi forfettari. I rimborsi chilometrici sono consentiti solo se documentati e calcolati secondo le tabelle ACI, in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa. Non sono ammesse forme forfettarie per tali rimborsi.

I rimborsi forfettari (fino a 400 euro mensili) sono ammissibili anche per attività di allenamento svolte dai volontari nel comune di residenza?

I rimborsi forfettari sono riconosciuti esclusivamente per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIJLKAM o dagli altri enti previsti dalla normativa. Gli allenamenti, in quanto tali, non rientrano generalmente tra le attività per cui è ammesso il rimborso forfettario.
Con riferimento ai rimborsi forfettari, si ricorda che è necessario rispettare le indicazioni fornite nella delibera federale FIJLKAM che ha individuato le tipologie di spese e le attività di volontariato ammesse a fruire dell’agevolazione in parola (https://www.fijlkam.it/images/2024/2024_Volontariato_Sportivo_-_Regolamentazione_rimborsi.pdf).

Come devono essere remunerati medico, fisioterapista, massaggiatore, responsabile di gara, speaker, segnapunti ecc.?

  1. Medici, fisioterapisti, massaggiatori: trattandosi di professioni regolamentate da albi, tali soggetti non possono essere inquadrati come lavoratori sportivi. Devono, pertanto, essere remunerati secondo la disciplina ordinaria (es. con partita IVA), senza agevolazioni fiscali o previdenziali del lavoro sportivo.

  2. Altre figure di supporto: se regolarmente tesserate e previste dai regolamenti tecnici FIJLKAM, nonché nel mansionario pubblicato da Dipartimento Sport, tali figure possono essere inquadrate come lavoratori sportivi (co.co.co. o lavoro autonomo). In caso contrario, si applica la disciplina ordinaria.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali possono essere inquadrate come co.co.co.? Quali adempimenti sono previsti?

L’art. 37 del D.Lgs. 36/2021 consente l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per attività amministrativo-gestionali a favore di enti sportivi dilettantistici. Non rientrano in tale disciplina le attività svolte da professionisti iscritti ad albi.

Per le collaborazioni amministrativo-gestionali, la comunicazione obbligatoria “Unificato Lav” deve essere effettuata tramite il portale del Ministero del Lavoro (UNILAV) in via preventiva, non essendo possibile la comunicazione tramite il RASD, non trattandosi di lavoro sportivo.