Sportello fiscale, novità su IVA e RIMBORSI SPESE

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Roma, 08 gennaio 2026 - Sono state introdotte importanti novità fiscali con l’inizio del nuovo anno in materia di IVA per le ASD/SSD e nuove modalità di rimborso per le trasferte e per le spese di rappresentanza.
Di seguito una sintesi operativa dei punti fondamentali.

1. IVA

➢ ASD/SSD che svolgono solo attività decommercializzata: nessun obbligo di partita IVA, nessuna emissione di fattura o certificazione corrispettivi, nessun diritto alla detrazione IVA.
➢ ASD/SSD che svolgono anche attività commerciale: obbligo di partita IVA per la sola attività commerciale, con detrazione IVA limitata alla quota di acquisti riferibile a tale attività e obbligo di contabilità separata.
➢ Monitoraggio dei requisiti statutari: fondamentale il rispetto formale e sostanziale delle clausole statutarie previste dal D.lgs. 36/2021 e dall’art. 4, comma 7, DPR 633/72, per mantenere il regime di esclusione IVA.

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2. RIMBORSI SPESE

➢ I rimborsi delle spese di viaggio e trasporto, sostenute per le trasferte o per le missioni all’interno del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, non concorrono al reddito di lavoro dipendente purché siano comprovate e documentate.
➢ Le spese di parcheggio sono ora qualificate come spese di viaggio e, quindi, i relativi rimborsi non concorrono al reddito se tali spese sono comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.
➢ L’obbligo di pagamento “tracciabile” introdotto dalla manovra 2025 (poi coordinato dal DL 84/2025) riguarda solo specifiche spese; si tratta in particolare delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali taxi e servizi di noleggio con conducente (NCC) in Italia. Tale obbligo di tracciabilità dei pagamenti non riguarda, pertanto, le altre spese di viaggio e trasporto come, ad esempio, quelle per pedaggi e parcheggi, nonché l’indennità chilometrica. Quindi, ai fini delle regole fiscali descritte dalla circolare 15/E, i rimborsi di pedaggio e parcheggio, ferma restando la necessaria documentazione della spesa, restano fuori dal perimetro della tracciabilità con riguardo alle trasferte sia in ambito comunale che fuori dall’ambito comunale.

Alla luce dei suddetti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono le seguenti sintetiche indicazioni operative:

✓ Policy trasferte: aggiornare le procedure interne distinguendo chiaramente:
- spese soggette a tracciabilità (vitto/alloggio/taxi-NCC in Italia);
- spese non soggette a tracciabilità (es. pedaggi e parcheggi), ma comunque da documentare.
✓ Documentazione “trasferte nel Comune”: predisporre un modello interno con: data, luogo, motivazione, tratta/itinerario, km, veicolo, allegati.
✓ Parcheggi: raccogliere ricevute che consentano l’identificazione certa di veicolo e sosta (ove la ricevuta non sia “parlante”, valutare integrazione con evidenza interna coerente e conservazione ordinata).
✓ Prova pagamenti tracciabili: conservare, oltre al documento fiscale, la prova di pagamento; usare estratto conto solo se necessario e con oscuramento dati non pertinenti.

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