Premi sportivi, ritenuta sempre obbligatoria

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Roma, 20 gennaio 2026 - A decorrere dal 1° gennaio 2026 non è più applicabile l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi fino a 300 euro annui. Dopo due anni di incertezze e contraddizioni normative, il legislatore ha definitivamente ripristinato il regime ordinario di tassazione, superando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025.

LA NOVITA' NORMATIVA
IL D.lgs. 18 dicembre 2025, n.192, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha abrogato il comma 9 dell'art.45 del D.lgs. 33/2025, elimando così il beneficio fiscale dell'esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi corrisposti agli atleti fino a 300 euro.

INDICAZIONI PRATICHE
✓ Applicare la ritenuta del 20% sulle somme erogate anche se inferiori ad euro 300;
✓ effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione, utilizzando il codice tributo 1047 – ritenute su premi e vincite. È possibile il ravvedimento operoso in caso diversamento tardivo;
✓ rispettare gli adempimenti dichiarativi connessi, tenendo conto che:
- la ritenuta è a titolo d’imposta (con rivalsa facoltativa);
- non occorre compilare e consegnare la CU al percettore delle somme;
- occorre compilare il Quadro SH del modello 770, nel quale deve essere indicato l’importo dei premi corrisposti e le ritenute operate con aliquota del 20%, nonché il Quadro ST sezione III per dettagliare le ritenute operate e i relativi versamenti.

👉 clicca qui per consultare il documento completo sul regime fiscale dei premi sportivi 

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