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Avviso del 5 novembre 2020

Le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 entrano in vigore dal 6 novembre 2020 e saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020 compreso; si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Qui di seguito riportiamo quanto il Decreto prevede per il mondo dello sport.

Le disposizioni dell’art. 1 si riferiscono a tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone con scenari di elevata o massima gravità, cd “zone arancioni” o “zone rosse”.

L’art. 1 lascia sostanzialmente invariate le disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, ad eccezione di specifiche relative alle procedure per il riconoscimento dell’interesse nazionale (art. 1, comma 9, lettera e) e alla chiusura degli spogliatoi nei centri e circoli sportivi dove è possibile fare attività all’aperto (art. 1, comma 9.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 1 comma 1 - Viene ribadita l’esclusione dall'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina monouso o lavabile[1]) per chi sta svolgendo attività sportiva.


DISTANZA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Articolo 1 comma 9 lettera d) - È confermata la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, se accessibili, purché comunque rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.


EVENTI E COMPETIZIONI DI INTERESSE NAZIONALE

Articolo 1 comma 9 lettera e) - Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni che sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. 


SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 1 comma 9 lettera f) - Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è vietato l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. Pertanto centri e circoli sportivi pubblici e privati restano aperti solo per le attività all’aperto. 


SPORT DI CONTATTO

Articolo 1 comma 9 lettera g) - Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale, salvo che siano effettuate all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.   


ATLETI, TECNICI, ACCOMPAGNATORI E GIUDICI DI GARA PROVENIENTI DA PAESI ESTERI

Articolo 1 comma 9 lettera h) - Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9.

Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7, le disposizioni  di  cui all’articolo 8, commi da 1 a 6 non si applicano agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la partecipazione a manifestazioni sportive, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e con obbligo di  presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli  un'attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.  


PISTE ED IMPIANTI DI SCI

Articolo 1 comma 1 lettera oo) - Sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli stessi  possono  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti. 


ATTIVITÀ SPORTIVE NELLE STRUTTURE RICETTIVE

Articolo 1 comma 9 lettera pp) - Le attività delle strutture ricettive[2] sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano tra l’altro le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive.


REGIONI E PROVINCE A RISCHIO ALTO (artt. 2 e 3 del DPCM) Con la pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020, si prevede la suddivisione del territorio nazionale in tre aree in base al riscontro di 21 parametri monitorati dal Ministero della Salute. Queste aree definiscono le indicazioni che i cittadini residenti o domiciliati debbono rispettare.

Per quanto concerne le aree caratterizzate da elevata gravità (cd “zone arancioni”) l’art. 2 non contiene, in materia di sport, disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto dall’art. 1.

Tuttavia si evidenzia che il comma 4, lettera a) vieta in queste Regioni ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto concerne le aree caratterizzate invece da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, fermo restando il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, l’art. 3 dispone in materia di sport che:

- sono sospese tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto;

- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

- resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- resta consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.  


PERSONE DISABILI ED ATTIVITÀ MOTORIA

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello  spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti  a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni  caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità,  lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

 

Fonte: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-5-novembre-2020/

On line le FAQ al DPCM del 24 ottobre 2020

  • faq

Roma 26 ottobre 2020 - In riferimento al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, valido fino al 24 novembre p.v., preso atto che le discipline federali sono ricomprese tra quelle definite di "contatto" come da Decreto del Ministro per lo Sport dello scorso 13 ottobre, al fine di fornire elementi utili e chiarire la portata dei provvedimenti adottati in merito all'attività sportiva, di seguito riportiamo delle note esplicative valide per le Associazioni e Società Sportive affiliate alla FIJLKAM, fatte salve eventuali successive disposizioni assunte a livello Nazionale o Regionale.

In base all'interpretazione delle norme contenute nel DPCM ed alle FAQ pubblicate in data odierna sul sito del Dipartimento dello Sport alle ASD è consentito far svolgere regolarmente le sessioni di allenamento a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalla Federazione per il contenimento dei contagi, agli Atleti Agonisti in preparazione alle competizioni ed agli eventi riconosciuti di interesse internazionale e nazionale come previsti dai Programmi e dalle Circolari dell’Attività Agonistica Federale di prossimo aggiornamento.

Per gli Atleti Preagonisti e Non agonisti è invece da intendersi sospesa per un mese l'attività di base al chiuso, ivi compresa l’attività svolta in orario extracurricolare presso le palestre scolastiche, con l’auspicio che la situazione epidemiologica permetta di riprendere al più presto tali attività. Rimane consentita l'attività individuale all'aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza assembramenti, secondo quanto previsto all'Art.1, comma 9 lettera d) e lettera g) del DPCM. 

Nel ringraziare per l'attenzione, desideriamo ribadire la vicinanza ed il supporto della Federazione a fianco delle ASD in questo difficile momento, con l'impegno ad aggiornarvi tempestivamente nel caso vengano fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti dalle Autorità di Governo.

FAQ

1. I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all’art.1 comma 9 lett. f) del Dpcm 24 ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.


2. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.


3. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.


4. La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?

Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dalla lett. E del Dpcm 24 ottobre 2020.


5. Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?

Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM.


6. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?

La lettera e) dell’art. 1, comma 9 del DPCM specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Essa pone quindi una deroga implicita e una specialità rispetto a quanto previsto dalla lettera f). Pertanto, per gli sport di contatto di interesse nazionali, svolti in piscina (es. pallanuoto) si potranno continuare con gli allenamenti. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, dunque, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.


7. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.


8. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.


9. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?

L’art. 1, comma 9, lettera mm) prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi, ad eccezione di quelli per manifestazioni sportive di interesse nazionale (come previsto dalla lettera e) del medesimo comma 9). La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal CTS.


10. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le attività curriculare svolta in orario scolastico nelle palestre scolastiche viene regolamentata dal Ministero dell’Istruzione.

Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate invece a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui alla lettera f del comma 9 art.1 dpcm 24 ottobre 2020.


11. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera f9 del DPCM.


12. Studi di personal training one to one possono proseguire?

Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.


13. È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all’aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l’attività?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.


14. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all’aperto.


15. È possibile svolgere l'attività quali il beach tennis o altre in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto".

AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

dpcm 24 ottobre 2020
 

Fonte undefined

 

Le FAQ del Dipartimento per lo sport

  • COVID-19
  • faq
Fonte: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
 
F.A.Q.

Pubblichiamo lei una cornice organizzata e riconosciuta a livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi), o, comunque, qualificata come amatoriale.


2. Quali sono le discipline di contatto?

Per l’elenco degli sport di contatto vietati alla luce della nuova normativa, fare riferimento al decreto del Ministro dello Sport 14 ottobre 2020, pubblicato sul presente sito. undefined


3. Cosa si intende per “attività individuale”?

Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020. Una volta rispettati questi requisiti, è possibile che, all’interno dello stesso ambiente chiuso, si trovino più persone a svolgere allenamenti individuali.


4. Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, è possibile, per gli sport di contatto, continuare gli allenamenti secondo modalità individuali?

Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett. d, numero 1), le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Inoltre, il numero 2) della predetta lett. d) prevede che l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Ciò significa che, anche per gli sport dilettantistici di contatto, di cui al decreto del ministro dello Sport del 14 ottobre 2020, è possibile effettuare gli allenamenti in forma individuale o, comunque, rispettando i protocolli di sicurezza delle rispettive federazioni.


5. Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso (indoor), sia individuali che di squadra.


6. È possibile proseguire con le competizioni dilettantistiche di livello regionale?

Gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, possono svolgersi regolarmente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Parimenti, gli allenamenti finalizzati alle competizioni di cui sopra possono continuare in forma “ordinaria”.


7. Gli allenamenti in forma individuale possono svolgersi in presenza dell’istruttore?

L’allenamento individuale si deve necessariamente svolgere nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela. Premesso ciò, è certamente permessa la presenza dell’istruttore ad assistere agli allenamenti individuali.


8. Le attività sportive ludico-amatoriali sono vietate solo in relazione agli sport di contatto?

Sì. Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett.d n.2, sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Pertanto, per quanto riguarda gli sport non da contatto, l’attività ludico amatoriale può continuare.


9. Sto organizzando un torneo/campionato amatoriale di sport di contatto (calcetto, basket…), per cui ho richiesto ai partecipanti l’iscrizione e il tesseramento ad un EPS: l’attività rientra tra le attività ludico-amatoriali?

Il tesseramento da solo non è elemento sufficiente a definire un’attività sportiva come svolta a livello dilettantistico o amatoriale: a riguardo, è necessario far riferimento alla natura dell’attività svolta. Nel caso di specie, la qualifica stessa dell’attività induce a ritenere che si tratti di attività ludico amatoriale, pertanto vietata ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020.


10. Cosa si intende per attività sportiva organizzata?

Per “attività sportiva organizzata” si intende quell’attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, che comporta il rispetto di specifiche previsioni connesse al tesseramento e al vincolo sportivo (ad es. la presenza del tecnico sportivo abilitato e tesserato, la nomina di un medico sociale ma soprattutto l'osservanza dello specifico protocollo di prevenzione e contrasto al Covid-19, registrato presso il CONI e l'Autorità governativa di vigilanza, emanato dalla FSN/DSA/EPS di appartenenza).


11. Chi pratica l’attività sportiva organizzata?

Tutte le persone fisiche tesserate in Italia, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) o agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, per le quali sussiste l'obbligo della certificazione di idoneità sportiva.


12. Cosa si intende per attività dilettantistiche di base?

Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP.


13. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale?

Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare nazionali o regionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.


14. Cosa si intende per tecnico sportivo abilitato?

Tutti i tecnici sportivi che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo professionale o volontario, nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.


15. Cosa si intende per ufficiale di gara abilitato?

Tutti gli ufficiali di gara abilitati che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo professionale o volontario, nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.


16. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI  in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per  tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di  tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si  svolgono le attività sportive organizzate.


17. I calciatori di Terza categoria della FIGC possono continuare a competere in questo torneo dilettantistico del campionato italiano di calcio?

No, sono vietate tutte le attività degli sport di contatto per tesserati maggiorenni organizzate a livello provinciale nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), o Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI.


18. Quale attività sportiva e formativa dei giovani atleti degli sport di contatto può essere svolta in quanto ricompresa negli eventi e competizioni riconosciuti di interesse regionale?

Le sole attività svolte nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA), o Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, a condizione che i giovani tesserati non abbiano ancora compiuto la maggiore età, abbiano il certificato di idoneità sportiva, che le società o associazioni dilettantistiche abbiano designato il medico sociale referente del Protocollo di contrasto al COVID-19 e che il Comitato Regionale dell’organismo sportivo competente abbia emanato specifiche disposizioni per il contact tracing , col mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni.


19. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 relativi alle attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande riguardano anche l’utilizzo di campi sportivi annessi?

Le limitazioni orarie riguardano solo l’attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande, non anche la fruizione di eventuali impianti sportivi annessi. Pertanto, in presenza dei presupposti e nel rispetto delle regole previste dal DPCM 18 ottobre 2020, sarà possibile continuare la pratica sportiva nei detti impianti.


20. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 si applicano anche ad eventuali servizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interni agli impianti sportivi, palestre, piscine?

I suddetti limiti riguardano anche le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interne agli impianti sportivi, palestre, piscine: pertanto, anche ad essi si applicherà l’art.1 comma 6 lett. ee DPCM 13 ottobre 2020, così come novellato dal DPCM 18 ottobre 2020.


21. Le lezioni teoriche relative agli sport possono continuare?

Sì. Le lezioni teoriche relative agli sport possono continuare, previo rispetto del distanziamento e delle altre norme di sicurezza.


22. Le attività sportive di contatto con i bambini, svolte nelle palestre scolastiche da parte di ASD/SSD o EPS, possono continuare?

Per le attività sportive di contatto svolte nelle palestre scolastiche in orario extracurriculare operano le stesse limitazioni relative agli sport dilettantistici di base, con divieto di gare e competizioni e allenamenti permessi solo in forma individuale.


23. Nell’ambito della danza, l’allenamento individuale si intende per persona singola, ovvero per unità indissolubile, ossia la “coppia”?

Nell’ambito della danza, così come negli altri sport (undefined), l’allenamento individuale va inteso come persona singola, indipendentemente dalla unità base necessaria per la pratica sportiva. Pertanto, nell’ambito di quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, la pratica della danza non può essere considerata come allenamento individuale.


24. Chi pratica danza di coppia a livello dilettantistico, deve cessare l’attività o può allenarsi singolarmente?

Ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. d, n.1 e 2, a chi pratica danza di coppia a livello dilettantistico è consentito proseguire gli allenamenti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento minimo e con tutte le cautele di cui al protocollo della federazione di appartenenza.


25. Chi ha una scuola di ballo non affiliata a una federazione sportiva deve obbligatoriamente cessare le attività per la durata della validità del DPCM?

Ai sensi del Decreto del ministro dello Sport del 14 ottobre 2020, la pratica amatoriale della danza è consentita solo in forma individuale.


26. È possibile proseguire con la pratica del beach volley a livello individuale?

Stante la mancata presenza del beach volley tra le discipline indicate al decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020, si ritiene possibile proseguire con la pratica, anche amatoriale, del suddetto sport.

Chiarimenti sul DPCM del 18 Ottobre e il proseguimento dell'attività sportiva

Roma 20 ottobre 2020 - La Federazione mette a disposizione il  testo relativo al DPCM del 18 ottobre 2020, in attesa di ricevere da parte del Dipartimento dello Sport ulteriori delucidazioni in merito ad alcuni passaggi del testo che hanno suscitato dubbi interpretativi.

Tuttavia, anche sulla base di valutazioni condivise con altre Federazioni di Sport di contatto, di seguito riportiamo alcuni chiarimenti ritenuti utili a fornire indicazioni operative in merito allo svolgimento delle nostre attività sportive, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni più restrittive emanate dalle Regioni o dalle Province autonome:

1) Resta consentito lo svolgimento delle manifestazioni a carattere Internazionale, Nazionale e Regionale organizzate dalla Federazione nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottate dalle Federazioni Internazionali di riferimento e dalla FIJLKAM.

2) Le sessioni di allenamento degli Atleti tesserati come agonisti, svolte presso le ASD affiliate, possono continuare regolarmente purchè a porte chiuse e nel rispetto degli specifici Protocolli emanati dalla FIJLKAM.

3) L’attività sportiva di base, svolta presso le ASD affiliate da Atleti tesserati come preagonisti e non agonisti, viene consentita solo in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento mentre, in questo ambito, non sono consentite gare e competizioni. 

4) L’attività di contatto ludico-amatoriale, non consentita dal DPCM, riguarda attività svolte al di fuori dell’ambito federale. 

Nel ringraziare per l’attenzione e la collaborazione, è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

Vai al DPCM del 18 Ottobre

Altre News

20 Ott 2020
Federazione
 

Chiarimenti sul DPCM del 18 Ottobre e il proseguimento dell'attività sportiva

 

Nuovo DPCM: evitata la chiusura per i nostri sport, ma l’allerta è massima

Roma, 13 ottobre 2020 – E’ stato firmato il nuovo DPCM che sarà in vigore per 30 giorni e che detta le nuove regole per prevenire un peggioramento della situazione di contagio da Covid-19, la famigerata “seconda ondata”.
Da tempo si paventava una nuova stretta, anche sullo sport in generale e sugli sport da contatto in particolare, ma dopo attenta analisi del CTS in concerto con le Regioni, il Ministero della Salute e la PCM, il nuovo testo non proibisce gli sport di contatto se non quelli a carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, come si legge nel DPCM, "da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi".
A questo importante risultato si è giunti anche grazie all’incessante e silenzioso lavoro che la Federazione sta svolgendo da mesi con il Dipartimento Sport della PCM, con Sport e Salute e con il Coni, tutti molto sensibili alle nostre istanze che sono state valutate e accolte in gran parte, proprio per non fermare il nostro mondo di sport da combattimento.
Niente stop, quindi, per le gare nazionali di Judo e Karate programmate entro la fine dell’anno, a meno di nuove restrizioni per ordinanze regionali o per nuovi dispositivi governativi a scadenza dei 30 giorni.
Pertanto al momento niente chiusura per le nostre palestre, pur nel massimo rispetto dei protocolli sanitari federali. Anzi, la situazione di gravità epidemica impone un ancor maggiore rispetto di tutte le norme igienico/sanitarie elaborate dalla Federazione - sia nel Centro Olimpico di Ostia, sia nelle singole palestre - proprio per scongiurare alla radice possibili rischi per la salute dei nostri tesserati.

vai al DPCM

 

Di seguito la sintesi del DPCM

Il DPCM reca misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. 

Per quanto di specifico interesse, il provvedimento:

  • stabilisce i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale, fatta eccezione per “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” (articolo 1, comma 1, lettera a).
  • prevede che sia consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (articolo 1, comma 6, lettera d).
  • stabilisce che, per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettiva Federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianto sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza di sicurezza (almeno 1 m frontalmente / lateralmente), con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • prevede che le Regioni e le Province autonome possano stabilire, d’intesa con il Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • stabilisce che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano a competizioni, siano consentite a porte chiuse - nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni (articolo 1, comma 6, lettera e).
  • prevede che l'’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento (articolo 1, comma 6, lettera f).
  • prevede che lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, sia consentito da parte delle società professionistiche - sia a livello agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da CONI e CIP. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale (dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento del Ministro dello Sport) (articolo 1, comma 6, lettera g).
  • stabilisce che, al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori per i quali l’ingresso in Italia è vietato e per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, debbano avere effettuato un test molecolare / antigienico per verificare lo stato di salute. Il test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona. In caso di esito negativo del tampone, i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo di riferimento (articolo 1, comma 6, lettera h).
  • prevede che le attività delle sale scommesse siano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accerto la compatibilità dello svolgimento dell’attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (articolo 1, comma 6, lettera l).
  • stabilisce che gli enti proprietari degli edifici scolastici, in raccordo con le istituzioni scolastiche, possano autorizzare l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocollo di sicurezza e procedere alle necessarie attività di pulizia e igienizzazione. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati (articolo 1, comma 6, lettera r).
  • con riguardo all’attività delle strutture ricettive, prevede che i protocolli o le linee guida delle Regioni riguardino, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive (articolo 1, comma 6, lettera nn, n. 5).

Per quanto riguarda il monitoraggio delle disposizioni, si prevede che il prefetto territorialmente competente ne assicuri l’esecuzione e monitori l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti (avvalendosi eventualmente delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando dei carabinieri e delle Forze armate) (articolo 11).

È previsto, inoltre, che il Decreto, entri in vigore dal, 14 ottobre, e resta valido fino al prossimo 13 novembre (articolo 12).

Consultabile il nuovo DPCM del 7 Agosto

Roma 7 agosto 2020 Nel Dpcm del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

È possibile consultare il DPCM qui

Aggiornate le Linee Guida sulla ripresa allenamenti Sport di contatto

Roma 17 Luglio 20202 - La Federazione, preso atto degli incoraggianti segnali di miglioramento della situazione epidemiologica in tutto il territorio nazionale e del positivo riscontro delle misure di tutela indicate nella prima versione delle Linee Guida, ha valutato opportuno provvedere ad un ulteriore aggiornamento del documento che riguarda la ripresa delle attività di allenamento per le discipline di contatto.

Le nuove Linee Guida, compatibilmente con le disposizioni emanate in materia dalle singole Regioni e con il contesto normativo vigente, entreranno in vigore a partire dal prossimo 20 luglio. I documenti sono già disponibili e scaricabili su Fijlkam Cares

 

 

Linee Guida per la gestione del contatto - applicabili nelle Regioni dove questo è consentito

Roma 1 Luglio 2020 - Con riferimento al DPCM del 11 giugno 2020, (art. 1, comma 1, lett. g), che prevede lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Provincie Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, la FIJLKAM, nel ribadire l’esigenza di un approccio sempre cauto e prudenziale su questi temi, formula -ad integrazione del “Manuale Operativo per l’Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19 v.0”, che costituisce ancora il protocollo di riferimento per lo svolgimento dell’attività federale- le seguenti Linee Guida di gestione del “contatto” tra Atleti in allenamento (applicabili nelle Regioni dove questo è consentito. 
 

Si precisa che queste Linee Guida non sostituiscono in alcun modo le disposizioni delle Autorità Preposte, alle quali ogni singola Organizzazione Sportiva è tenuta al rispetto, e sono valide in funzione delle relative Ordinanze Regionali.

Sono indicazioni di indirizzo, che ogni singola SSD / ASD deve tradurre nell’ambito del proprio contesto, tenendo sempre conto anche di quanto riportato nel Manuale Operativo già pubblicato dalla FIJLKAM che, di fatto, recepisce le raccomandazioni contenute nelle Ordinanze Regionali.

In tal senso va rimarcato, comunque, che la responsabilità dell’attività svolta è sempre in capo al legale rappresentante della SSD / ASD compreso eventuale personale tecnico preposto per l’attività specifica.

Per ulteriori dettagli: https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili

Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

Pubblichiamo nella pagina "Documenti" il decreto dell'Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d’intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro. 

È inoltre pubblicato l'allegato 1 del citato decreto, contenente «Criteri per l'accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche». 

La presentazione delle domande di accesso alla misura saranno possibili attraverso una piattaforma web il cui indirizzo verrà pubblicato sul sito dell'Ufficio per lo sport in data 15 giugno 2020.

Sono previste due finestre:

la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020.

la seconda sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020. 

I criteri di accesso alle due sessioni sono indicate nelle Linee Guida allegate al Decreto dell’Ufficio per lo Sport.

asd , ssd , fondo rilancio sport
 
Fonte: Uffcio Per Lo Sport Della Presidenza Del Consiglio dei Ministri
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/
 

Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di aprile e maggio

  • decreto rilancio

È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 per i mesi di Aprile e Maggio 2020.

1) Per chi ha già presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020:

L’art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020 prevede espressamente che l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità.

Per quanto sopra, tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo 2020, stanno ricevendo il pagamento dell’indennità di aprile e maggio 2020 senza dover presentare una nuova domanda. Si invita pertanto a verificare l’avvenuta erogazione sullo stesso conto corrente su cui è stata accreditato il bonus relativo a marzo 2020.

Chi avesse già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, ma non avesse ancora ricevuto l’indennità, è tenuto a fornire le integrazioni istruttorie che Sport e Salute gli ha richiesto per poter ottenere l’indennità di marzo 2020 e, in tale sede, potrà anche caricare i documenti che ritiene necessari per l’indennità di aprile e maggio 2020.

Se le integrazioni richieste soddisfacessero i requisiti richiesti dalla legge, gli verrà corrisposta l’indennità di marzo 2020 e, conseguentemente, anche l’indennità di aprile e maggio 2020.

2) Per chi non ha presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020:

Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

  1. nondevonorientrarenell’ambitodiapplicazionedell’art.84deldecreto-legge19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);

  2. nondevonoaverpercepitoaltroredditodalavoroperilmesediaprileemaggio 2020;

  3. nondevonoaverpercepito,nelmesediaprileemaggio2020,ilRedditodi Cittadinanza;

  4. nonpossonocumularel’indennitàconlealtreprestazionieindennitàdicuiagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come

prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Il rapporto di collaborazione deve:

  1. esseresvoltoconilComitatoOlimpicoNazionaleItaliano,ilComitatoItaliano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;

  2. avercessato,sospeso,oridottol’attivitàacausadell’emergenzasanitariada COVID-19;

  3. essereesistentegiàalladatadel23febbraio2020;

  4. nonrientrarenell’ambitodiapplicazionedell’art.84deldecreto-legge19maggio

    2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sul sito di Sport e Salute.

La procedura d’invio della domanda prevede tre fasi:

  • la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sull’homepage del sito di Sport e Salute (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.

  • l’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute;

  • la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

    Per prepararti alla presentazione della domanda, ti consigliamo di:

• caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società ovvero prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);

  • avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;

  • disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;

  • conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;

  • accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Coni, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;

  • verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);

  • disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;

  • verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;

  • verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI o dal CIP.

    Al fine di supportare i richiedenti nella fase di presentazione della domanda e di essere aggiornati sullo stato di avanzamento della stessa:

  • è stato riattivato l’indirizzo mail dedicato: curaitalia@sportesalute.eu, che offrirà un primo supporto automatico per le domande più frequenti (nota bene: si comunica che gli utenti non potranno utilizzare questo indirizzo mail per richiedere di modificare dati inseriti o documenti allegati in fase di presentazione della domanda; qualunque messaggio contenente allegati ovvero inerente a integrazioni o modifiche della domanda non sarà tenuto in considerazione);

  • è attivo il canale Telegram di Sport e Salute che, come avvenuto nella prima fase, aggiornerà sulle questioni principali che verranno poste dall’utenza. Per seguire il canale clicca qui: https://t.me/SporteSalute;

  • nei prossimi giorni, sarà disponibile un’applicazione, scaricabile gratuitamente, dagli store di Google Play ed Apple. L’applicazione consentirà ad ogni utente già registrato di monitorare lo stato della propria domanda, consultare le FAQ, ricevere notifiche e News della Società e ricevere informazioni sulle azioni necessarie durante la fase istruttoria. Per accedere alla APP il richiedente utilizzerà le stesse credenziali di accesso alla piattaforma. La APP sarà utilizzabile anche da parte degli utenti che hanno presentato la richiesta di indennità per il mese di Marzo 2020.

    Tutti i richiedenti sono pregati di utilizzare esclusivamente gli strumenti di supporto sopraindicati e non i vari contatti disponibili sul sito di Sport e Salute, con particolare riferimento ai contatti delle varie direzioni di Sport e Salute e del centralino aziendale dai quali non potranno ricevere un sostegno adeguato.

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