Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate su quesiti tributari del CONI
Roma, 08 febbraio 2026 - Si pubblica la news relativa alla Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 956-13/2024, resa su quesiti presentati dal CONI, in materia di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021).
Il documento fornisce indicazioni su: soglia annua di € 15.000, ritenute, regime forfetario, premi a tesserati e profili IRAP.
Si invitano le affiliate e gli interessati a consultare la news per gli opportuni adempimenti.
👉 clicca qui per consultare la news completa a riguardo
👉 clicca qui per consultare la risposta dell'Agenzia delle Entrate al CONI
Compensi 2025 ai dipendenti pubblici
Roma, 29 gennaio 2026 - Gli enti sportivi che nel 2025 hanno avuto rapporti di lavoro sportivo con dipendenti pubblici devono trasmettere entro il 30 gennaio la comunicazione cumulativa degli importi erogati.
L’obbligo si applica per compensi complessivi sopra i 5.000 € annui.
Nella news vengono illustrate: soglie, tempistiche (anche in caso di cessazione del rapporto), sanzioni e facsimile di comunicazione da utilizzare.
👉 clicca qui per consultare il documento completo a riguardo
Il parere dell'Agenzia delle Entrate ad alcuni quesiti fiscali
Roma, 27 gennaio 2026 - La FIJLKAM segnala il parere dell’Agenzia delle Entrate ad alcuni quesiti posti dalla FISE, che chiarisce il trattamento fiscale dei premi e delle somme corrisposte ad atleti e tecnici dilettanti. L’Agenzia conferma l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 20% sui premi legati ai risultati sportivi e alla partecipazione a raduni, anche per i non residenti. Quando invece tali somme rientrano in un rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o Co.Co.Co.), non si applica la suddetta ritenuta del 20%, ma la normale tassazione prevista per la tipologia di rapporto. Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, i premi assumono inoltre rilevanza ai fini IVA.
👉 clicca qui per consultare il documento completo sul parere dell'Agenzia delle Entrate
👉 clicca qui per consultare il documento completo sulla consulenza giuridica
Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione
Roma, 22 gennaio 2026 - La Legge n. 199/2025 ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, una nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dello stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Nella presente news sono illustrati l’ambito applicativo della misura, le modalità di adesione, i vantaggi previsti e le principali scadenze da rispettare, con un riepilogo operativo utile per valutare l’opportunità di accesso alla definizione agevolata.
👉 clicca qui per consultare il documento completo sulla rottamazione quinquies
ASD e SSD, canone RAI speciale
Roma, 21 gennaio 2026 - Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, sono tenute al pagamento del canone RAI speciale.
Il rinnovo annuale (e la prima rata, in caso di pagamento rateale) scade ordinariamente il 31 gennaio, termine posticipato al 2 febbraio 2026 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza).
Per l'anno 2026, per la categoria E (circoli, associazioni e soggetti assimilati), risultano applicabili i seguenti importi:
- Televisione: Euro 203,70 in unica rata; in alternativa, Euro 103,93 a semestre (scadenze 31 gennaio e 31 luglio) oppure Euro 54,03 a trimestre (scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).
- Radio: Euro 29,94 annuale; in alternativa, Euro 15,28 semestrale oppure Euro 7,95 trimestrale.
👉 clicca qui per consultare il documento completo sul canone RAI per il 2026
Premi sportivi, ritenuta sempre obbligatoria
Roma, 20 gennaio 2026 - A decorrere dal 1° gennaio 2026 non è più applicabile l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi fino a 300 euro annui. Dopo due anni di incertezze e contraddizioni normative, il legislatore ha definitivamente ripristinato il regime ordinario di tassazione, superando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025.
LA NOVITA' NORMATIVA
IL D.lgs. 18 dicembre 2025, n.192, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha abrogato il comma 9 dell'art.45 del D.lgs. 33/2025, elimando così il beneficio fiscale dell'esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi corrisposti agli atleti fino a 300 euro.
INDICAZIONI PRATICHE
✓ Applicare la ritenuta del 20% sulle somme erogate anche se inferiori ad euro 300;
✓ effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione, utilizzando il codice tributo 1047 – ritenute su premi e vincite. È possibile il ravvedimento operoso in caso diversamento tardivo;
✓ rispettare gli adempimenti dichiarativi connessi, tenendo conto che:
- la ritenuta è a titolo d’imposta (con rivalsa facoltativa);
- non occorre compilare e consegnare la CU al percettore delle somme;
- occorre compilare il Quadro SH del modello 770, nel quale deve essere indicato l’importo dei premi corrisposti e le ritenute operate con aliquota del 20%, nonché il Quadro ST sezione III per dettagliare le ritenute operate e i relativi versamenti.
👉 clicca qui per consultare il documento completo sul regime fiscale dei premi sportivi
Sportello fiscale, novità su IVA e RIMBORSI SPESE
Roma, 08 gennaio 2026 - Sono state introdotte importanti novità fiscali con l’inizio del nuovo anno in materia di IVA per le ASD/SSD e nuove modalità di rimborso per le trasferte e per le spese di rappresentanza.
Di seguito una sintesi operativa dei punti fondamentali.
1. IVA
➢ ASD/SSD che svolgono solo attività decommercializzata: nessun obbligo di partita IVA, nessuna emissione di fattura o certificazione corrispettivi, nessun diritto alla detrazione IVA.
➢ ASD/SSD che svolgono anche attività commerciale: obbligo di partita IVA per la sola attività commerciale, con detrazione IVA limitata alla quota di acquisti riferibile a tale attività e obbligo di contabilità separata.
➢ Monitoraggio dei requisiti statutari: fondamentale il rispetto formale e sostanziale delle clausole statutarie previste dal D.lgs. 36/2021 e dall’art. 4, comma 7, DPR 633/72, per mantenere il regime di esclusione IVA.
👉 clicca qui per consultare il documento completo in tema di IVA
2. RIMBORSI SPESE
➢ I rimborsi delle spese di viaggio e trasporto, sostenute per le trasferte o per le missioni all’interno del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, non concorrono al reddito di lavoro dipendente purché siano comprovate e documentate.
➢ Le spese di parcheggio sono ora qualificate come spese di viaggio e, quindi, i relativi rimborsi non concorrono al reddito se tali spese sono comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.
➢ L’obbligo di pagamento “tracciabile” introdotto dalla manovra 2025 (poi coordinato dal DL 84/2025) riguarda solo specifiche spese; si tratta in particolare delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali taxi e servizi di noleggio con conducente (NCC) in Italia. Tale obbligo di tracciabilità dei pagamenti non riguarda, pertanto, le altre spese di viaggio e trasporto come, ad esempio, quelle per pedaggi e parcheggi, nonché l’indennità chilometrica. Quindi, ai fini delle regole fiscali descritte dalla circolare 15/E, i rimborsi di pedaggio e parcheggio, ferma restando la necessaria documentazione della spesa, restano fuori dal perimetro della tracciabilità con riguardo alle trasferte sia in ambito comunale che fuori dall’ambito comunale.
Alla luce dei suddetti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono le seguenti sintetiche indicazioni operative:
✓ Policy trasferte: aggiornare le procedure interne distinguendo chiaramente:
- spese soggette a tracciabilità (vitto/alloggio/taxi-NCC in Italia);
- spese non soggette a tracciabilità (es. pedaggi e parcheggi), ma comunque da documentare.
✓ Documentazione “trasferte nel Comune”: predisporre un modello interno con: data, luogo, motivazione, tratta/itinerario, km, veicolo, allegati.
✓ Parcheggi: raccogliere ricevute che consentano l’identificazione certa di veicolo e sosta (ove la ricevuta non sia “parlante”, valutare integrazione con evidenza interna coerente e conservazione ordinata).
✓ Prova pagamenti tracciabili: conservare, oltre al documento fiscale, la prova di pagamento; usare estratto conto solo se necessario e con oscuramento dati non pertinenti.
👉 clicca qui per consultare il documento completo in tema di rimborsi spese
Contributo a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi
Roma, 04 agosto 2022. In data 01 agosto u.s. è stato pubblicato dal Dipartimento dello Sport il DPCM 30 giugno 2022 relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi.
Come previsto dall’Art.5 del Decreto, sono stati definiti in 30 giorni termini di presentazione delle istanze che decorrono dalla data di pubblicazione sul sito del Dipartimento. Pertanto, le Società Sportive affiliate che intendono presentare domanda, dovranno trasmettere alla Federazione la documentazione richiesta entro e non oltre il 31 agosto 2022.
Sarà cura della FIJLKAM presentare al Dipartimento nei tempi previsti il prospetto delle domande pervenute ed istruite correttamente.
A tale scopo, al fine di agevolare l’istruttoria, la Federazione dovrà ricevere all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata segreteria.federale@cert.fijlkam.it la seguente documentazione:
- Richiesta di contributo firmata dal Legale Rappresentante della Società (ALL. A accluso alla presente comunicazione);
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
- Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della Società;
- Documentazione a supporto della richiesta di contributo come previsto agli articoli 2, 3 e 4 del suddetto DPCM e come specificato nell’ALL. A.
Allegati:
Prodotti disinfettanti professionali in accordo con la FMSI
Roma, 11 febbraio 2022 – Phamachem Group, azienda italiana leader nello sviluppo di prodotti orientati alla tutela della salute e alla cura della persona, con la sua linea “Global Disinfection”, offre disinfettanti professionali dall’azione biocida autorizzati e registrati dal Ministero della Salute come P.M.C. (Presidi Medico-Chirurgici), con i quali è possibile ottemperare ai vari regolamenti e linee-guida in materia di sanificazione.
A questa si va ad aggiungere anche la linea “Global Cleaning” che garantisce un’igienizzazione profonda delle superfici trattate e un’adeguata detersione delle aree e dei locali assicurando un ambiente più confortevole e sano alle persone.
L’utilizzo combinato di questi detergenti con i P.M.C. consente una pulizia e disinfezione completa e precisa, in grado di ridurre il potenziale di esposizione al rischio biologico.
Sono prodotti professionali, non reperibili nel mercato consumer (non si trovano quindi al supermercato o nei negozi) ma, grazie alla collaborazione FMSI Servizi-Pharmachem Group, è possibile acquistarli sul sito web www.eshop.fmsi.it fruendo delle stesse condizioni riservate alla FMSI: sconto del 25% utilizzando il codice coupon FMSI2022 prima di effettuare il pagamento.
Protocollo “Return To Play”
COMUNICATO FMSI
La Federazione Medico Sportiva Italiana, in qualità di Federazione medica del CONI e unica Società Scientifica riconosciuta per la Medicina dello Sport dal Ministero della Salute, ha elaborato il nuovo protocollo “Return To Play” per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19.
Il protocollo è stato aggiornato in base alle più recenti evidenze medico-scientifiche in relazione all’infezione da SARS-CoV-2, che dimostrano come le complicanze cardiache (in particolare, la mio-pericardite) siano rare nei giovani atleti e si risolvano in genere favorevolmente in tempi relativamente brevi, anche in considerazione del fatto che gli atleti sono soggetti sani, essendo stati sottoposti periodicamente a screening per idoneità agonistica ai sensi della legislazione italiana.
Il documento, in linea con le più recenti decisioni assunte dal Governo contro la diffusione dei contagi da Covid-19, tiene conto del mutato contesto sanitario nazionale e dell’avanzamento della campagna vaccinale.
L’obiettivo, in accordo con il CONI, è quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva dopo infezione da SARS-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l’atleta, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario Nazionale -già molto impegnato nella gestione dell’emergenza pandemica- e limitando gli esami diagnostici necessari e, di conseguenza, i costi a carico delle famiglie.
Sono stati, perciò, identificati i soli approfondimenti diagnostici essenziali, circoscritti in relazione all’età, alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltreché allo stadio clinico della malattia, nel massimo rispetto della tutela della salute degli atleti.




